Cosa cambia per le imprese che investono in beni strumentali avanzati: la fine dei crediti d’imposta 4.0 e Transizione 5.0, il nuovo iperammortamento e gli strumenti ancora attivi nel 2026.
Chi si occupa di Industria 4.0 da qualche anno è abituato a un certo linguaggio: credito d’imposta, aliquote sui beni degli Allegati A e B, compensazione in F24. Dal 2026 questo linguaggio va in parte riscritto. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha chiuso la stagione dei crediti d’imposta per i beni strumentali avanzati e ha reintrodotto l’iperammortamento: un meccanismo diverso, che le imprese devono capire bene prima di pianificare un investimento, perché cambia sia i tempi sia le modalità di recupero del beneficio.
In questo articolo ricostruiamo la situazione reale a partire da luglio 2026: cosa resta dei vecchi crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, come funziona il nuovo iperammortamento e quali altri strumenti restano attivi per chi investe in innovazione, ricerca e sostenibilità.
La fine dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0
Credito d’imposta beni strumentali 4.0: solo una coda residuale
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non si applica più ai nuovi investimenti. Resta fruibile esclusivamente per gli investimenti effettuati nel 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine fosse accettato dal venditore e fosse stato versato un acconto di almeno il 20% del costo di acquisizione, con consegna del bene entro il 30 giugno 2026. Il decreto 28 gennaio 2026 ha inoltre prorogato al 31 marzo 2026 i termini per la comunicazione di completamento degli investimenti già avviati. Le aliquote per questa coda restano quelle già note: 20% fino a 2,5 milioni di euro di investimento, 10% per la quota tra 2,5 e 10 milioni, 5% per la quota tra 10 e 20 milioni.
Transizione 5.0: piattaforma chiusa, fondi esauriti
Il credito d’imposta Transizione 5.0, legato a investimenti in beni 4.0 abbinati a una riduzione dei consumi energetici, ha esaurito le risorse disponibili con il decreto direttoriale del 6 novembre 2025. Il D.L. 175/2025 ha fissato al 27 novembre 2025 il termine ultimo per la presentazione delle domande, con possibilità di integrare la documentazione mancante fino al 6 dicembre. Le imprese che avevano prenotato risorse sia su Transizione 4.0 sia su Transizione 5.0 per gli stessi beni hanno dovuto optare per una sola delle due misure, non essendo ammesso il cumulo sui medesimi costi. Per le pratiche già presentate e in fase di conferma da parte del GSE restano attive procedure transitorie specifiche, che vanno verificate caso per caso con il proprio consulente, anche alla luce degli interventi correttivi introdotti nella primavera 2026 (D.L. 38/2026 e D.L. 42/2026) per completare l’erogazione del credito alle imprese già in lista.
Il nuovo Iperammortamento 2026-2028
Dal 1° gennaio 2026 la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 427) reintroduce l’iperammortamento come meccanismo principale di incentivo agli investimenti in beni strumentali avanzati, in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. Si tratta di una differenza sostanziale, non solo terminologica: l’iperammortamento non è un credito d’imposta compensabile in F24, ma una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene ai fini del calcolo delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing deducibili. In pratica, il beneficio si traduce in un risparmio fiscale progressivo negli anni, e non in liquidità immediatamente utilizzabile in compensazione.
| Scaglione di investimento | Maggiorazione del costo fiscale |
|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | +180% |
| Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro | +100% |
| Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro | +50% |
La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 ed è riservata ai titolari di reddito d’impresa, senza distinzioni legate a forma giuridica, settore, dimensione o regime contabile. Rientrano tra i beni ammissibili sia i beni materiali e immateriali nuovi elencati negli Allegati IV e V della Legge 199/2025 (che sostituiscono gli Allegati A e B della L. 232/2016, con un perimetro solo parzialmente coincidente), sia i beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio. Una novità rilevante rispetto al 2025 è il rientro del software 4.0 tra i beni agevolabili, dopo che ne era stato escluso nell’anno precedente.
Due condizioni operative meritano attenzione particolare. La prima è la clausola “made in Europe”: l’iperammortamento si applica solo a beni prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo. La seconda è il divieto di cumulo: l’iperammortamento non è cumulabile, sui medesimi beni, con il credito d’imposta Industria 4.0 residuo per gli investimenti 2025. È inoltre esclusa, rispetto all’impostazione inizialmente ipotizzata, la maggiorazione rafforzata fino al 220% originariamente prevista per gli investimenti a finalità di transizione ecologica, non confermata nel testo definitivo della manovra.
NOTA OPERATIVA
Dal 12 giugno 2026 è attiva sul portale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la piattaforma per la presentazione delle comunicazioni preventive di accesso all’iperammortamento, con relativi modelli approvati dal decreto direttoriale del 10 giugno 2026.
Credito d’imposta o iperammortamento: la differenza pratica
| Credito d’imposta (Transizione 4.0 / 5.0, ormai residuali) | Iperammortamento (dal 2026) | |
|---|---|---|
| Natura del beneficio | Credito compensabile in F24 | Maggiore quota di ammortamento deducibile |
| Tempi di fruizione | Immediati, in compensazione dall’anno successivo | Distribuiti sulla durata dell’ammortamento del bene |
| Impatto sulla liquidità | Diretto e rapido | Progressivo, legato al piano di ammortamento |
| Vincolo di origine del bene | Non previsto | Clausola made in Europe: beni prodotti in UE/SEE |
Per le PMI, questa differenza ha un impatto diretto sulla pianificazione finanziaria dell’investimento: con il credito d’imposta il beneficio fiscale poteva essere programmato e utilizzato in tempi brevi, mentre con l’iperammortamento il vantaggio si spalma sugli anni di vita utile del bene, rendendo più importante valutare a monte l’effetto complessivo sul piano industriale piuttosto che sulla liquidità dell’esercizio in corso.
Gli altri strumenti collegati attivi nel 2026
- Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: confermato anche per gli anni successivi, con aliquota pari al 10% delle spese ammissibili
- ZES Unica per il Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e alcune aree di Abruzzo, Marche e Umbria): credito d’imposta fino al 70% dell’importo investito in beni strumentali nuovi, macchinari, impianti e attrezzature, confermato con un’estensione triennale e nei limiti dei fondi stanziati annualmente
- Credito d’imposta per il settore agricolo: nuova misura del 40% sugli investimenti in beni strumentali nuovi, fino a un massimo di 1 milione di euro, valida fino a settembre 2028
Questi strumenti restano cumulabili con l’iperammortamento nella misura in cui non finanziano gli stessi costi ammissibili: una verifica che, con il nuovo impianto normativo, richiede più attenzione rispetto al passato, proprio per l’introduzione della maggiorazione fiscale al posto del credito diretto.
Come muoversi in pratica
Checklist per chi pianifica un investimento in beni strumentali avanzati nel 2026
- Verifica se il tuo investimento rientra ancora nella coda del credito 4.0 2025 (ordine accettato e acconto 20% versato entro il 31/12/2025) o se ricade nel nuovo regime di iperammortamento
- Controlla che i beni scelti siano prodotti in UE o SEE: è un requisito nuovo rispetto ai vecchi crediti d’imposta
- Verifica che il fornitore rientri negli elenchi aggiornati degli Allegati IV e V della Legge 199/2025, che non coincidono integralmente con i vecchi Allegati A e B
- Ricalcola l’impatto sul piano industriale considerando che il beneficio fiscale non è più immediato ma distribuito sul piano di ammortamento
- Valuta la combinazione con Nuova Sabatini per la parte di finanziamento e con ZES Unica se l’impresa opera nelle regioni del Mezzogiorno
Perché affidarsi ad Alsolved
Il passaggio dai crediti d’imposta all’iperammortamento richiede una lettura aggiornata della normativa e un ricalcolo dei piani di investimento già impostati sul vecchio meccanismo. Alsolved Group, fornitore accreditato MIMIT, affianca le PMI nella verifica di ammissibilità dei beni, nella scelta tra gli strumenti disponibili e nella combinazione più efficiente tra iperammortamento, Nuova Sabatini e credito ZES.
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- Verifica di conformità dei beni agli Allegati IV e V e alla clausola made in Europe
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Richiedi l’analisi gratuitaFonti verificate: MIMIT (Piano Transizione 5.0, credito d’imposta beni strumentali); Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1 comma 427); D.L. 175/2025; D.L. 38/2026 e D.L. 42/2026; GSE (piattaforma Transizione 5.0 / Iperammortamento); decreto direttoriale 28 gennaio 2026 e 10 giugno 2026. Dati aggiornati a luglio 2026.
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